STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
FREE DIVER
 

COSTITUZIONE e SCOPI

Articolo 1.
E’ costituita, con sede in Porto Viro (Rovigo) Corso Risorgimento n. 46, una libera associazione sportiva ai sensi dell’art. 36 e ssgg. codice civile che assume la denominazione di:

Associazione Sportiva Dilettantistica FREE DIVER”.

Articolo 2.
L’associazione, che non ha fini di lucro, promuove lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse principalmente alla pratica della subacquea, dell’immersione sportiva, del nuoto e degli sport acquatici in genere, idonee a favorire il benessere e l’equilibrio psicofisico dell’individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali e familiari e a diffondere un migliore impiego del tempo libero e la cultura del viver sano, mediante la gestione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina e l’attuazione delle finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo, e non tassativo, l’associazione potrà svolgere per il raggiungimento degli scopi istituzionali le seguenti attività:

§  attività sportiva dilettantistica connessa alla subacquea: pratica amatoriale ed agonistica, corsi di qualsiasi livello e/o specialità, allenamenti individuali e/o collettivi, manifestazioni propagandistiche e/o connesse alla diffusione delle attività subacquee e marine in genere;

§  formazione e studio: organizzazione e gestione di corsi, stages, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

§  attività editoriale: pubblicazione di riviste e/o bollettini; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l’attività e le finalità istituzionali dell’associazione.

§  attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali connessi alla  pratica della disciplina e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;

§  attività culturale: tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse all’attività sportiva istituzionale.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività  lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l’organizzazione e la gestione di progetti, nonchè la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l’acquisto o l’utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

Quale attività complementare, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei soci alle attività dell’associazione e in diretta attuazione delle finalità statutarie, l’associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati propri o di altre associazioni.

L’associazione in via sussidiaria e complementare con l’attività istituzionale e per il perseguimento dei fini associativi potrà svolgere anche attività commerciale in conformità alle leggi vigenti.

SOCI

Articolo 3.
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell’associazione.

I soci si dividono in tre categorie:

·         socio ordinario: chi, in possesso di regolare brevetto subacqueo rilasciato da una qualsiasi associazione, didattica e/o federazione riconosciuta, si dedica alla pratica sportiva;

·         socio sostenitore: chi, riconoscendosi nei principi e negli scopi dell’associazione e condividendone la passione sportiva, non si dedica alla pratica della subacquea ma partecipa, comunque, alle attività del club;

·         socio onorario: chi, per particolari meriti nell’attività della pratica della subacquea o per la vicinanza morale e/o affettiva all’associazione, viene ammesso alla stessa su iniziativa propria del Consiglio direttivo.

Articolo 4.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

E’ compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

La domanda presentata da un individuo di minore età dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori ovvero di chi ne fa le veci.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di “associato” (detto anche “socio”).

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione successiva.

Articolo 5.
Qualora si manifestino motivi di  incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del associato stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con delibera da comunicarsi all’interessato.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. 

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione.

Articolo 6.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall’associazione.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

Articolo 7.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisse.

I soci, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento della tessera sociale ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o contributi.

Articolo 8.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati espulsi per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

La qualifica di associato può venire meno per dimissioni, per decadenza, cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, e per accertati motivi di incompatibilità. 

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1.       dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;

2.     dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

3.       dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

4.       da contributi, erogazioni o lasciti diversi sia di associati che di terzi liberi donatori.

5.       dal fondo di riserva.

Articolo 10.
Le somme, a qualunque titolo, non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di associato è personale, non cedibile né trasferibile.

RENDICONTO ECONOMICO (Bilancio)

Articolo 11.
Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile successivo.

All’atto dell’approvazione del rendiconto economico dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione anche il Bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Articolo 12.
Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli associati, sarà devoluto come segue:

1.       il 20% al fondo riserva;

2.       il rimanente per iniziative volte a perseguire esclusivamente le finalità sportive dilettantistiche; a tal fine potrà essere accantonato in una apposita riserva.
 

ASSEMBLEA

Articolo 13.
Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie e hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti al Libro soci da almeno tre mesi. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la sede e presso i locali ove si svolge l’attività statutaria con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. Il Consiglio direttivo potrà deliberare anche altre forme, non obbligatorie, di diffusione dell’avviso. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. Nello stesso avviso potranno essere previsti anche la data e l’ora della seconda convocazione. Tale seconda convocazione dovrà avvenire nello stesso luogo della prima non prima che sia trascorsa un’ora dall’orario di convocazione della stessa.

Articolo 14.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo; la stessa deve essere convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile.

Essa:

§  approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

§  elegge il Consiglio Direttivo;

§  approva il rendiconto economico consuntivo;

§  approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 12 del presente Statuto;

§  delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

 

Articolo 15.
L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata con votazione a scrutinio segreto, salvo che i presenti non votino, in via preliminare, per la proclamazione per acclamazione e/o ad alzata di mano.

I soci possono votare per un numero di consiglieri pari a quello previsto per i membri del Consiglio direttivo.

A parità di voti, risulta eletto l’associato con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.

Articolo 16.
L'assemblea straordinaria è convocata:

·         tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

·         allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, salvo che si richieda la convocazione per deliberare sullo scioglimento, nel qual caso  è necessaria la richiesta motivata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera sullo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario non previsto al p.to 14 e non di competenza del Consiglio direttivo.

Articolo 17. 
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 18.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è  validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tali materie con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 19.
Alla votazione partecipano tutti i soci presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 20.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in sua mancanza, dal Vice presidente; nel caso che siano entrambi assenti il Presidente dell’Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti fra i soci dall’assemblea ordinaria.

Il numero dei consiglieri viene determinato dai presenti all’assemblea prima della votazione degli stessi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e siano iscritti a Libro soci da almeno tre mesi.

Articolo 22.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Responsabile amministrativo (tesoriere), e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le cariche di segretario e di responsabile amministrativo possono essere cumulabili con altre cariche in seno al consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla nomina e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al loro rinnovo. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Le funzioni dei membri sono gratuite.

Articolo 23.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero formulino richiesta al Presidente stesso almeno due suoi membri e comunque almeno una volta al mese. La convocazione formale del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente; nel caso di sua inattività, la convocazione potrà essere effettuata da chi ne ha fatto richiesta. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti,  prevale il voto del Presidente.

Articolo 24.
Il Consiglio Direttivo deve:

§  redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

§  programmare l’attività didattica istruzionale dell’associazione, delegandone, eventualmente, l’attuazione ad uno o a più consiglieri;

§  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

§  redigere i rendiconti economici;

§  compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

§  approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

§  determinare, entro il 30 novembre di ogni anno, a quale didattica associare il club per l’anno seguente;

§  formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

§  deliberare circa  la sospensione e la espulsione dei soci;

§  favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro dallo esso nominate, e può, inoltre, incaricare, per determinate e specifiche questioni attinenti l’attività sociale, dei responsabili e/o Direttori Tecnici; all’atto della nomina dovranno essere stabilite con esattezza l’ampiezza della delega ai medesimi affidata, la durata temporale della stessa e le modalità di attuazione. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per relazionare riguardo l’attività svolta ed al solo scopo di offrire dei pareri tecnici.

Articolo 25.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 26.
La delibera di scioglimento dell’associazione deve essere adottata da almeno  i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 27.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le stesse finalità  e comunque per finalità sportive dilettantistiche sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/96 n. 662 e in conformità delle leggi vigenti.

E’ fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28.
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi dell’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l’ordinamento della federazione sportiva cui l’associazione aderisce, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole della federazione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente Provinciale del CONI.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne  abbia avuto conoscenza.

L’arbitrato avrà sede nel comune ove la sede l’associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione sportiva di appartenenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29.
Per quanto non compreso nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione sportiva a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

Articolo 30.
In deroga ad ogni altra norma, il presente Statuto viene adottato dall’Assemblea che approva il Bilancio dell’esercizio 2007.