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STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
FREE DIVER
COSTITUZIONE e SCOPI
Articolo 1.
E’
costituita, con sede in Porto Viro (Rovigo) Corso Risorgimento n. 46,
una libera associazione sportiva ai sensi dell’art. 36 e ssgg. codice
civile che assume la denominazione di:
“Associazione Sportiva
Dilettantistica FREE DIVER”.
Articolo 2.
L’associazione, che non ha fini di lucro, promuove lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche
connesse principalmente alla pratica della subacquea, dell’immersione
sportiva, del nuoto e degli sport acquatici in genere, idonee a
favorire il benessere e l’equilibrio psicofisico dell’individuo sia
come singolo sia nei rapporti sociali e familiari e a diffondere un
migliore impiego del tempo libero e la cultura del viver sano,
mediante la gestione e l’organizzazione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non,
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina e
l’attuazione delle finalità istituzionali.
A
titolo esemplificativo, e non tassativo, l’associazione potrà svolgere
per il raggiungimento degli scopi istituzionali le seguenti attività:
§
attività sportiva dilettantistica connessa alla subacquea:
pratica amatoriale ed agonistica, corsi di qualsiasi livello e/o
specialità, allenamenti individuali e/o collettivi, manifestazioni
propagandistiche e/o connesse alla diffusione delle attività subacquee
e marine in genere;
§
formazione e studio:
organizzazione e gestione di corsi, stages, centri studi,
osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività
didattiche in genere per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività sportive;
§
attività editoriale:
pubblicazione di riviste e/o bollettini; pubblicazione di raccolte di
testi in materie inerenti l’attività e le finalità istituzionali
dell’associazione.
§
attività ricreativa:
incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni
sociali connessi alla pratica della disciplina e delle attività
statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
§
attività culturale:
tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di
biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite
guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse
all’attività sportiva istituzionale.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e
conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e
attrezzature sportive, la promozione, l’organizzazione e la gestione
di progetti, nonchè la possibilità di richiedere e ricevere
contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l’acquisto o
l’utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la
realizzazione delle attività e finalità statutarie.
Quale attività complementare, anche per favorire un maggior
coinvolgimento dei soci alle attività dell’associazione e in diretta
attuazione delle finalità statutarie, l’associazione potrà svolgere
attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande
in favore degli associati propri o di altre associazioni.
L’associazione in via sussidiaria e complementare con l’attività
istituzionale e per il perseguimento dei fini associativi potrà
svolgere anche attività commerciale in conformità alle leggi vigenti.
SOCI
Articolo 3.
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire
tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione,
credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si
riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell’associazione.
I
soci si dividono in tre categorie:
·
socio ordinario:
chi, in possesso di regolare brevetto subacqueo rilasciato da una
qualsiasi associazione, didattica e/o federazione riconosciuta, si
dedica alla pratica sportiva;
·
socio sostenitore:
chi, riconoscendosi nei principi e negli scopi dell’associazione e
condividendone la passione sportiva, non si dedica alla pratica della
subacquea ma partecipa, comunque, alle attività del club;
·
socio onorario:
chi, per particolari meriti nell’attività della pratica della
subacquea o per la vicinanza morale e/o affettiva all’associazione,
viene ammesso alla stessa su iniziativa propria del Consiglio
direttivo.
Articolo 4.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di
ammissione.
E’
compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o
meno di tale domanda.
La
domanda presentata da un individuo di minore età dovrà essere
controfirmata da entrambi i genitori ovvero di chi ne fa le veci.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto
immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di
“associato” (detto anche “socio”).
Nel
caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare
ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio
Direttivo, alla prima convocazione successiva.
Articolo 5.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato
con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione,
entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del associato stesso, il
Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con
delibera da comunicarsi all’interessato.
In
questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si
pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima
convocazione.
Le
dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo dell’associazione.
Articolo 6.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e
manifestazioni indette dall’associazione.
I
soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti
sociali presso la sede dell’associazione.
Articolo 7.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma
impegna gli aderenti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali
regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e
dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il
sodalizio aderisse.
I
soci, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento della tessera
sociale ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie e/o contributi.
Articolo 8.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1)
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai
regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2)
quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote
sociali senza giustificato motivo;
3)
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’associazione.
Le
espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati espulsi per
morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova
quota di iscrizione.
Tali
riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci
espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima
Assemblea ordinaria.
La
qualifica di associato può venire meno per dimissioni, per decadenza,
cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione, e per accertati motivi di incompatibilità.
PATRIMONIO
SOCIALE
Articolo 9.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
dell’associazione;
2. dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla
Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3. dai contributi integrativi straordinari, deliberati
dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da contributi, erogazioni o lasciti diversi sia di associati
che di terzi liberi donatori.
5. dal fondo di riserva.
Articolo 10.
Le somme, a qualunque titolo, non sono rimborsabili in nessun caso. La
qualifica di associato è personale, non cedibile né trasferibile.
RENDICONTO ECONOMICO (Bilancio)
Articolo 11.
Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al
31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione
entro il 30 aprile successivo.
All’atto dell’approvazione del rendiconto economico dovrà essere
presentato all’assemblea per l’approvazione anche il Bilancio
preventivo per l’esercizio successivo.
Articolo 12.
Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in
qualsiasi forma tra gli associati, sarà devoluto come segue:
1. il 20% al fondo riserva;
2. il rimanente per iniziative volte a perseguire esclusivamente
le finalità sportive dilettantistiche; a tal fine potrà essere
accantonato in una apposita riserva.
ASSEMBLEA
Articolo 13.
Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie
e hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il
versamento della quota associativa ed iscritti al Libro soci da almeno
tre mesi. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la
sede e presso i locali ove si svolge l’attività statutaria con almeno
10 (dieci) giorni di preavviso. Il Consiglio direttivo potrà
deliberare anche altre forme, non obbligatorie, di diffusione
dell’avviso. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno
dell’Assemblea. Nello stesso avviso potranno essere previsti anche la
data e l’ora della seconda convocazione. Tale seconda convocazione
dovrà avvenire nello stesso luogo della prima non prima che sia
trascorsa un’ora dall’orario di convocazione della stessa.
Articolo 14.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo; la
stessa deve essere convocata almeno una volta l’anno nel periodo che
va dal 1 gennaio al 30 aprile.
Essa:
§
approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale;
§
elegge
il Consiglio Direttivo;
§
approva il rendiconto economico consuntivo;
§
approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2°
dell'art. 12 del presente Statuto;
§
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Articolo 15.
L’elezione del Consiglio Direttivo
viene effettuata con votazione a scrutinio segreto, salvo che i
presenti non votino, in via preliminare, per la proclamazione per
acclamazione e/o ad alzata di mano.
I
soci possono votare per un numero di consiglieri pari a quello
previsto per i membri del Consiglio direttivo.
A
parità di voti, risulta eletto l’associato con maggiore anzianità di
iscrizione all’associazione.
Articolo 16.
L'assemblea straordinaria è convocata:
·
tutte
le volte il Consiglio lo reputi necessario;
·
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci aventi
diritto di voto, salvo che si richieda la convocazione per deliberare
sullo scioglimento, nel qual caso è necessaria la richiesta motivata
di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
Essa
delibera sullo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo
statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento
di carattere straordinario non previsto al p.to 14 e non di competenza
del Consiglio direttivo.
Articolo 17.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati
aventi diritto di voto.
In
seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Articolo 18.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è
indispensabile la presenza della metà degli associati aventi diritto
di voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tali materie
con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Articolo 19.
Alla votazione partecipano tutti i soci presenti aventi diritto di
voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non
più di un associato.
Articolo 20.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal
Presidente dell’associazione ovvero, in sua mancanza, dal Vice
presidente; nel caso che siano entrambi assenti il Presidente
dell’Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni
adottate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea,
dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 21.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti fra
i soci dall’assemblea ordinaria.
Il
numero dei consiglieri viene determinato dai presenti all’assemblea
prima della votazione degli stessi.
Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il
pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non
siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi non superiori ad un anno e siano iscritti a
Libro soci da almeno tre mesi.
Articolo 22.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un
Segretario, un Responsabile amministrativo (tesoriere), e fissa le
responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta
dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le
cariche di segretario e di responsabile amministrativo possono essere
cumulabili con altre cariche in seno al consiglio direttivo.
Il
Consiglio direttivo dura in carica fino all’approvazione del bilancio
del terzo esercizio dalla nomina e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al loro rinnovo. Al termine del mandato i
consiglieri possono essere riconfermati.
Le
funzioni dei membri sono gratuite.
Articolo 23.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente ovvero formulino richiesta al Presidente
stesso almeno due suoi membri e comunque almeno una volta al mese. La
convocazione formale del Consiglio Direttivo è effettuata dal
Presidente; nel caso di sua inattività, la convocazione potrà essere
effettuata da chi ne ha fatto richiesta. In assenza del Presidente la
riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio delibera a
maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
Articolo 24.
Il Consiglio Direttivo deve:
§
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla
base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
§
programmare l’attività didattica istruzionale dell’associazione,
delegandone, eventualmente, l’attuazione ad uno o a più consiglieri;
§
curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
§
redigere i rendiconti economici;
§
compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da
sottoporre all'Assemblea;
§
approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla
attività sociale;
§
determinare, entro il 30 novembre di ogni anno, a quale didattica
associare il club per l’anno seguente;
§
formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione
dell'Assemblea;
§
deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
§
favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.
Le
deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi
di commissioni di lavoro dallo esso nominate, e può, inoltre,
incaricare, per determinate e specifiche questioni attinenti
l’attività sociale, dei responsabili e/o Direttori Tecnici; all’atto
della nomina dovranno essere stabilite con esattezza l’ampiezza della
delega ai medesimi affidata, la durata temporale della stessa e le
modalità di attuazione. Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo per relazionare riguardo l’attività
svolta ed al solo scopo di offrire dei pareri tecnici.
Articolo 25.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di
ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26.
La delibera di scioglimento dell’associazione deve essere adottata da
almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in
prima che in seconda convocazione.
Articolo 27.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza
prevista dall'art. 26 sulla devoluzione del patrimonio residuo,
dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le
stesse finalità e comunque per finalità sportive dilettantistiche
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge
23/12/96 n. 662 e in conformità delle leggi vigenti.
E’
fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra
gli associati.
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Articolo 28.
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative
all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e
l’associazione o i suoi organi, tra gli organi dell’associazione, tra
i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con
esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un
collegio arbitrale costituito secondo l’ordinamento della federazione
sportiva cui l’associazione aderisce, che regoleranno la controversia
secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.
In
tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale
secondo le regole della federazione sportiva o questo non prevedesse
arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un
collegio di tre arbitri nominati dal Presidente Provinciale del CONI.
La
parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà
comunicarlo all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data
dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte
ricorrente ne abbia avuto conoscenza.
L’arbitrato avrà sede nel comune ove la sede l’associazione e gli
arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La
decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.
Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di
quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dalla
federazione sportiva di appartenenza.
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 29.
Per quanto non compreso nel presente Statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione
sportiva a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del
codice civile.
Articolo 30.
In deroga ad ogni altra norma, il presente Statuto viene adottato
dall’Assemblea che approva il Bilancio dell’esercizio 2007.
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